RINNOVO DELLA VALIDITA` DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA
Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale della Motorizzazione Civile ha emesso il 14 ottobre 1997 la Circolare n. 107 con la quale le Autorita` diplomatico-consolari italiane vengono autorizzate a rinnovare le patenti di guida italiane, giunte a scadenza di validita`, ai cittadini residenti o dimoranti all’estero.
Si ritiene utile precisare, come peraltro previsto dalla Circolare n. 16 del Ministero dei Trasporti in data 7.4.1971, che e` possibile procedere al rinnovo della patente soltanto a condizione che non siano trascorsi tre anni dalla data di scadenza.
Pertanto i cittadini italiani residenti all’estero regolarmente iscritti all’anagrafe consolare o dimoranti all’estero per un periodo di almeno sei mesi, ovvero iscritti alle Anagrafi Consolari per i quali sia stata avviata la procedura di iscrizione all’AIRE, potranno richiedere la conferma di validita` della propria patente tramite l’Autorita` diplomatico-consolare. Quest’ultima provvedera` al rilascio dell’attestato di conferma di validita` subordinatamente all’acquisizione della prevista certificazione del medico di fiducia (art. 119 del nuovo Codice della Strada) e previa percezione dei relativi diritti consolari.
Coloro che necessitano di rinnovare la patente di guida di cui sono titolari potranno rivolgersi al medico di fiducia di questo Consolato Generale dr. Marco Marcelli,(2002 Holcombe Blvd, bldg 100 room 3B-174, Houston TX 77030, tel. 713 794 7945, fax: 713 794 7714 -
marcelli@bcm.edu) La prenotazione della visita medica e l’onorario dovuto per gli accertamenti psicofisici sono a carico degli interessati i quali dovranno, una volta eseguito quanto sopra, presentarsi a questo Ufficio consolare muniti della
certificazione medica debitamente compilata dal medico di fiducia, e della
patente di guida (piu’ busta pre affrancata per la restituzione). L'importo dell'imposta di bollo da pagarsi all'ufficio consolare verra' comunicato di volta in volta. Dalla data del certificato medico decorreranno i nuovi termini di validita` della patente (art. 126 del C.d.S.)
SULLA BASE DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA L’AUTORITA’ CONSOLARE RILASCIA L’ATTESTAZIONE DI RINNOVO DELLA PATENTE, VALIDA PER IL PERIODO DI PERMANENZA ALL’ESTERO: AL RIENTRO IN ITALIA L’INTERESSATO DOVRA’ COMUNQUE PROVVEDERE AL RINNOVO SECONDO LE MODALITA’ NORMALI PREVISTE SUL TERRITORIO ITALIANO.
In nessun caso potranno essere confermate le patenti di conducenti la cui idoneita` psicofisica deve essere certificata dalle Commissioni Mediche locali di cui all’art. 119, comma 4, del C.d.S.
Ulteriori informazioni sulla patente italiana sono disponibili consultando il sito del
Ministero dei Trasporti
Per ulteriori dettagli contattare
l' ufficio.